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Sez. U - , Ordinanza n. 6691 del 09/03/2020 (Rv. 657220 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Requisiti - Unico atto - Necessità - Successivo atto con ulteriori motivi di censura - Inammissibilità - Proposizione di un nuovo ricorso sostitutivo del primo - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2020-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657220-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, sicché è inammissibile un nuovo atto (nella specie, di costituzione di ulteriore difensore) con articolazione di altri motivi di censura rispetto a quelli in origine dedotti, essendo invece possibile, nell'osservanza del principio di consumazione dell'impugnazione e dei relativi termini, la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo che non sia stato ancora dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)