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Sez. 3, Sentenza n. 766 del 06/04/1971 Ud. (dep. 11/08/1971) Rv. 118966 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - NELL'ISTRUZIONE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE DINANZI AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1971-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118966-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - NELL'ISTRUZIONE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE DINANZI AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - VALORE PROBATORIO.*

Il riconoscimento dell'autore di un reato compiuto dinanzi agli organi di polizia giudiziaria attraverso una fotografia, anziche con le modalita prescritte dall'art 360 cod proc pen, se non puo assumere il valore di una formale ricognizione, puo tuttavia costituire, in virtu del principio del libero convincimento del giudice, valido elemento di prova, quando sia opportunamente vagliato. (Conf 107228, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)