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Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 01/12/1967 Ud. (dep. 22/03/1968) Rv. 107228 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE -VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE -RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE DINANZI AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA -VALORE PROBATORIO DEL RICONOSCIMENTO - SUCCESSIVA RICOGNIZIONE GIUDIZIALE - OSTATIVITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107228-01

PROVA PENALE - IN GENERE -VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE -RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE DINANZI AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA -VALORE PROBATORIO DEL RICONOSCIMENTO - SUCCESSIVA RICOGNIZIONE GIUDIZIALE - OSTATIVITA - ESCLUSIONE.*

Il riconoscimento dell'autore di un reato compiuto dinanzi agli organi di polizia giudiziaria attraverso una fotografia anziche con le modalita prescritte dall'art.360 cod.proc.pen., se non puo assumere il valore di una formale ricognizione, puo tuttavia costituire, in virtu del principio del libero convincimento del giudice, valido elemento di prova, quando sia opportunamente vagliato. Ne siffatto accertamento fotografico e di ostacolo ad una successiva regolare ricognizione giudiziale, giacche l'indicato articolo del codice di rito consente di chiamare a tale esperimento anche chi abbia veduto l'immagine ritratta in fotografia della persona da riconoscere. (V.103737, anno 1967, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)