Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999 (Rv. 527745 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE | Violazione di limite di velocità - Giudizio di opposizione avverso la relativa sanzione - Allegazione della inadeguatezza della segnaletica stradale del limite di velocità - Distribuzione dell'onere della prova - Prova dell'allegazione da parte dell'opponente - Necessità - Prova della adeguatezza della segnaletica da parte della P.A. - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE
In tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)