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Sez. 5, Sentenza n. 15176 del 23/06/2010 (Rv. 613908 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Giudizio di ottemperanza - Ricorso - Termini di proposizione - Notifica della sentenza - Messa in mora per l'adempimento dell'ufficio finanziario - Equipollenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613908-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

Il ricorso per l'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, passate in giudicato, è ammissibile, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, "solo dopo la scadenza del termine" fissato dalla legge per l'adempimento da parte dell'ufficio finanziario o dell'ente locale, "o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario", non essendo equiparabile alla costituzione in mora la notifica della sentenza, effettuata a norma dell'art. 285 cod. proc. civ., che, come risulta dalla formulazione dell'art. 70, comma terzo, del citato d. lgs. n. 546, non produce gli effetti di cui all'art. 1219 cod. civ.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)