Sez. 3, Sentenza n. 15058 del 09/10/2003 (Rv. 567357 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Effetti di costituzione in mora in relazione agli interessi sulle spese legali liquidate - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE
La notificazione della sentenza effettuata a norma dell'art.285 cod. proc. civ. non ha gli effetti della costituzione in mora ex art. 1219 cod. civ. con riferimento agli interessi sulle spese legali in essa liquidate, e non è, quindi, idonea a fare decorrere gli interessi moratori previsti dall'art. 1224 cod. civ., atteso che la notifica "de qua" viene compiuta al procuratore costituito e non contiene l'intimazione o la richiesta scritta prevista dall'art. 1219, mentre detta intimazione o richiesta va effettuata al debitore di persona.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)