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Sez. 3, Sentenza n. 15058 del 09/10/2003 (Rv. 567357 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Effetti di costituzione in mora in relazione agli interessi sulle spese legali liquidate - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567357-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE

La notificazione della sentenza effettuata a norma dell'art.285 cod. proc. civ. non ha gli effetti della costituzione in mora ex art. 1219 cod. civ. con riferimento agli interessi sulle spese legali in essa liquidate, e non è, quindi, idonea a fare decorrere gli interessi moratori previsti dall'art. 1224 cod. civ., atteso che la notifica "de qua" viene compiuta al procuratore costituito e non contiene l'intimazione o la richiesta scritta prevista dall'art. 1219, mentre detta intimazione o richiesta va effettuata al debitore di persona.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)