Sez. 5, Sentenza n. 18909 del 16/09/2011 (Rv. 618913 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Spettacoli sportivi - Contributi erogati dall'UNIRE - Inclusione nella base imponibile - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Conseguenze in ordine alle detrazioni IVA.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Nella previsione dell'art. 3, comma secondo, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (nel testo anteriore alla sostituzione operata con il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 60), secondo il quale concorre a costituire la base imponibile dell'imposta sugli spettacoli "ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attività ", possono rientrare i contributi erogati dall'ente pubblico UNIRE, dovendo a tale scopo essere inclusi tutti gli introiti che all'organizzatore delle corse di cavalli pervengono non solo dagli spettatori per la fruizione dell'evento, ma anche da terzi in connessione con l'allestimento del medesimo. Ne consegue che, esclusivamente in tal caso, la detrazione per l'IVA si calcola nella misura forfetaria prevista dall'art. 74, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 640 art. 3, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 313 art. 7, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 60 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)