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Sez. 2, Sentenza n. 5636 del 26/06/1987 (Rv. 454111 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - IN GENERE - NECESSITÀ DI UN FACERE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - INCONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454111-01

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - IN GENERE - NECESSITÀ DI UN FACERE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - INCONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*

Non è configurabile una servitù prediale quando l'utilità a favore del fondo dominante, anche se fornita attraverso il fondo servente, sia legata ad un facere del proprietario di questo fondo, sicché manca il carattere dell'obiettività come connotato duraturo e permanente di soggezione di un fondo all'altro. Non può, pertanto, ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia una servitù (di attingimento di acqua) a seguito della vendita di una porzione di un appartamento nel quale l'acqua potabile defluisca attraverso l'impianto rimasto collegato al contatore posto nell'altra porzione dell'appartamento stesso, essendo l'utilità subordinata alla conservazione di uno stato di fatto dipendente soltanto dalla libera Determinazione del proprietario dell'immobile nel quale è allogato il contatore, esclusivo titolare dell'utenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1030

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)