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Sez. 2, Sentenza n. 8511 del 27/08/1998 (Rv. 518411 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - PRESTAZIONI ACCESSORIE - "SERVITUS IN FACIENDO CONSISTERE NEQUIT" | Obbligo di destinare il fondo a verde - Natura personale - Configurabilità - Insufficienza - Ragioni - Obbligo di manutenzione - Compatibilità con la servitù - Articolo 1030 cod. civ. - Accertamento del giudice di merito.
Stato
decisa il 1998-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518411-01

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - PRESTAZIONI ACCESSORIE - "SERVITUS IN FACIENDO CONSISTERE NEQUIT"

Il giudice del merito non può escludere tout court la costituzione contrattuale di una servitù a carico di un fondo il cui proprietario ha assunto l' obbligo di destinazione a verde, ritenendo, perciò solo, la configurabilità di un obbligo di "facere", di natura personale, perché, invece, la destinazione a verde, mutuata dagli strumenti urbanistici in contrapposizione a quella edificatoria, in sè non obbliga a fare alcunché, ma limita negativamente il diritto di proprietà, non consentendo un'utilizzazione diversa, mentre la pattuizione dell'obbligo del proprietario di manutenzione del fondo è propter rem e compatibile con la servitù, ai sensi dell' ultima parte dell' art. 1030 cod. civ., per conservare lo stato di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1030, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)