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Sez. 3, Sentenza n. 11704 del 05/08/2002 (Rv. 556650 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI (SANATORIA) | Richiesta di termine per adempiere da parte del conduttore - Conseguenze - Manifestazione di volontà incompatibile con l'opposizione alla convalida - Mancato adempimento nel termine fissato - Pronuncia dell'ordinanza di convalida - Necessità - Eccezioni o contestazioni sulla sussistenza o l'entità del debito - Inammissibilità - Impugnabilità dell'ordinanza di convalida con l'appello o con il ricorso per Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556650-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI (SANATORIA)

In tema di locazione di immobili urbani, il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto la concessione del cd. "termine di grazia", manifesta implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, sicché, al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice, consegue, "ipso facto", l'emissione, da parte di questi, dell'ordinanza di convalida ex art. 663 cod. proc. civ., senza che possano assumere rilievo (in quanto irrituali e tardive) eventuali eccezioni o contestazioni circa la sussistenza e/o l'entità del credito vantato dal locatore sollevate dopo la predetta richiesta di termine per sanare la morosità, e senza, ancora, che sia possibile alcun rinvio della causa per un'ulteriore trattazione di merito. L'ordinanza di rilascio così pronunciata non è, poi, impugnabile né con l'appello, né con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma soltanto con l'opposizione tardiva di cui all'art. 668 del codice di rito (qualora ne ricorrano, nella specie, i presupposti, tra i quali, anzitutto, la convalida in assenza dell'intimato), atteso che il conduttore, in caso di attestazione dell'intimante di mancata od incompleta sanatoria nel termine assegnato, può fondare la sua opposizione (volta ad impedire, appunto, l'emissione del provvedimento definitivo di rilascio ex art. 663 cod. proc. civ.) soltanto su eccezioni relative al completo adempimento dell'obbligazione nella forma qualificata derivata dal provvedimento di assegnazione del termine, salva l'ipotesi che l'ordinanza di convalida sia stata emessa fuori o contro le condizioni previste dagli artt. 55 e 56 della legge 392/1978 (nel qual caso detto provvedimento risulta impugnabile con l'appello, e non direttamente con il ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 668 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)