Sez. 1, Sentenza n. 8456 del 11/07/1992 (Rv. 478147 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle arti - Conclusione del contratto - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione | Scrittura - Sottoscrizione - Finalità - Accertamento - Giudice di merito - Devoluzione - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle arti - Conclusione del contratto - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione
La determinazione del momento in cui sia intervenuto l'incontro delle volontà delle parti ai fini del perfezionamento di un contratto, ed in particolare l'accertamento se una data scrittura sia stata sottoscritta con la limitata funzione di riprodurre formalmente un "vinculum iuris" già instaurato fra le parti o di perfezionare un' accordo reciprocamente vincolante, costituisce apprezzamento devoluto al giudice di merito, non sindacabile in cassazione ove non presenti errori di diritto o di logica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)