Sez. 2, Sentenza n. 2548 del 17/03/1994 (Rv. 485765 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Accertamento del giudice di merito, incensurabilità in Cassazione | Documento sottoscritto dalle parti - Riconoscibilità come contratto (preliminare o definitivo) oppure come appunto o minuta - Requisiti - Valutazione rimessa al giudice di merito.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Accertamento del giudice di merito, incensurabilità in Cassazione
Affinché un documento sottoscritto dalle parti, nel quale si descriva un immobile determinato, si indicano il prezzo e le modalità di pagamento e si prevede il versamento contestuale di una certa somma, sia riconoscibile come contratto (definitivo o preliminare) di vendita e non come semplice appunto o minuta, è necessario che esso esprima, in termini logicamente e linguisticamente compiuti, la corrispondente volontà negoziale, intesa come disposizione immediatamente operativa sulla situazione giuridica esistente e, quindi, come regola obbligatoria del comportamento dei sottoscriventi. L'accertamento al riguardo integra valutazioni di fatto che sono rimesse al giudice del merito e non censurabili in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)