Sez. 5, Sentenza n. 9431 del 22/05/1981 Ud. (dep. 26/10/1981) Rv. 150692 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REATO CONTINUATO - ESCLUSIONE DI UNO DEI REATI MENO GRAVI IN APPELLO - APPLICAZIONE DELLA PENA NELLA MISURA DETERMINATA DAL PRIMO GIUDICE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REATO CONTINUATO - ESCLUSIONE DI UNO DEI REATI MENO GRAVI IN APPELLO - APPLICAZIONE DELLA PENA NELLA MISURA DETERMINATA DAL PRIMO GIUDICE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nell'ipotesi di esclusione in Sede di appello, per proscioglimento od assoluzione, di uno o più dei reati meno gravi, unificati in primo grado ad altro reato sotto il vincolo della continuazione, è consentito al giudice di appello, per effetto di una nuova e diversa valutazione dei reati residui, senza violare il divieto della "reformatio in peius", mantenere l'aumento nella misura determinata dal primo giudice a condizione che giustifichi, con adeguata e logica motivazione, la mancata riduzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)