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Sez. 2, Sentenza n. 993 del 19/04/1968 Ud. (dep. 02/07/1968) Rv. 108508 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA -NEL DIBATTIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108508-01

PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA -NEL DIBATTIMENTO - CONDIZIONI.*

Secondo la tassativa disposizione di cui all'art. cod.proc.pen., nel dibattimento possono essere disposte nuove indagini sullo stato di mente dell'imputato solo se si ravvisano gravi e fondati indizi che ne giustifichino la necessita. Tali indizi, comunque, devono consistere in fatti obiettivi concernenti vere e proprie infermita mentali, e non gia il carattere o la personalita dell'imputato, o in genere qualita psichiche non dipendenti da cause patologiche. (Conf. 103960, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)