diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 33364 del 05/07/2005 Cc. (dep. 13/09/2005) Rv. 232342 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - proroga | Proroga concessa per lo svolgimento di una perizia sullo stato di mente dell'imputato - Caratteri - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232342-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - proroga

In tema di proroga concessa per l'espletamento della perizia sullo stato di mente dell'imputato (art. 305, comma primo, cod. proc. pen.), l'ordinanza di proroga dei termini di custodia cautelare, disposta dal giudice su richiesta del P.M., ha carattere meramente dichiarativo, trattandosi di proroga obbligatoria ed automatica, che non lascia margini di discrezionalità all'intervento del giudice; ne deriva che tale proroga può essere legittimamente disposta anche successivamente all'espletamento della perizia, sempre che il termine di fase non sia scaduto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)