Sez. 1, Sentenza n. 5022 del 12/07/2000 Cc. (dep. 25/10/2000) Rv. 217169 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Per l'effettuazione di perizia sullo stato di mente dell'imputato - Carattere dichiarativo della relativa ordinanza - Adozione della stessa antecedentemente al compimento della perizia - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
In base al testuale disposto dell'art.305, comma 1, c.p.p., secondo il quale "in ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia", deve ritenersi che la relativa ordinanza di proroga, emessa dal giudice su richiesta del pubblico ministero, come previsto dalla stessa disposizione normativa, abbia carattere meramente dichiarativo, in quanto strumentale alla sola verifica delle condizioni richieste dalla legge, e che, pertanto, essa possa essere legittimamente pronunciata anche successivamente all'espletamento della perizia, sempre che, naturalmente, il termine di fase non sia, al momento, ancora decorso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)