Sez. 3 - , Ordinanza n. 7787 del 29/03/2018 (Rv. 648306 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Regione Sicilia - Rette di ricovero di persona anziana e non autosufficiente presso casa di riposo - Corresponsione all'ente gestore delle integrazioni delle rette ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l.r. Sicilia 6 maggio 1981 n.87 - Obbligo del comune - Sussistenza - Condizioni per l'erogazione e il rimborso.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di rette di ricovero di persone anziane e non autosufficienti, l'art. 17, comma 2, della l.r. Sicilia 6 maggio 1981, n. 87 dispone l'obbligo del Comune d'integrare la retta giornaliera corrisposta agli enti gestori di strutture residenziali solo ed esclusivamente qualora sussistano particolari esigenze assistenziali attestate dalla competente azienda unità sanitaria locale la cui autorizzazione costituisce condizione per il rimborso da parte del fondo sanitario regionale.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 09/05/1986 num. 22 art. 16, Legge Reg. Sicilia 06/05/1981 num. 87 art. 17 com. 2, Legge Reg. Sicilia 09/05/1986 num. 22 art. 17, Legge Reg. Sicilia 18/05/1996 num. 33 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)