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Sez. 3, Sentenza n. 15350 del 06/07/2006 (Rv. 592021 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Regione Sicilia - Rette di ricovero di persona anziana e non autosufficiente presso casa di riposo - Corresponsione all'ente gestore delle integrazioni delle rette di cui all'articolo 18 della legge regione Sicilia 2 gennaio 1981 n.3, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge regione Sicilia 6 maggio 1981 n.87 - Obbligo del comune - Sussistenza - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592021-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di rette di ricovero di persone anziane e non autosufficienti, l'articolo 17, comma secondo, della legge 6 maggio 1981 n.87, della regione Sicilia dispone l'obbligo del comune di integrare gli importi fissati dall'articolo 18 della legge reg. 2 gennaio 1981 n.3 e successive modificazioni ogni volta che sussistano particolari esigenze assistenziali di singoli anziani bisognosi di trattamenti differenziati per la loro condizione di non autosufficienza, in proporzione al grado di invalidità e fino ad un massimo del 100 per cento, previa attestazione dell'azienda unità sanitaria locale. (Nella specie, l'opera diocesana aveva chiesto e ottenuto, nei confronti del comune, ingiunzione di pagamento a titolo di corresponsione del residuo della retta di ricovero presso una casa di riposo di una persona anziana e non autosufficiente; il tribunale aveva rigettato l'opposizione del comune e la corte di appello l'aveva invece accolta: sulla base del citato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, in accoglimento del ricorso dell'opera diocesana, avendo rilevato che il comune è tenuto a corrispondere l'integrazione della retta all'ente gestore qualora sussistano tali esigenze).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 02/01/1981 num. 3 art. 18, Legge Reg. Sicilia 06/05/1981 num. 87 art. 17 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)