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Sez. 1, Sentenza n. 11786 del 11/12/1990 (Rv. 470106 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI - LODO ARBITRALE - CONDANNA PER SPESE PROCESSUALI - DECORRENZA DEGLI INTERESSI - MESSO IN MORA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470106-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI - LODO ARBITRALE - CONDANNA PER SPESE PROCESSUALI - DECORRENZA DEGLI INTERESSI - MESSO IN MORA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La condanna al pagamento di somma anche a titolo di (rimborso di) spese processuali, contenuta in una sentenza esecutiva, ancorché non passata in giudicato presupponendo un credito liquido ed esigibile, autorizza il creditore a pretendere gli interessi corrispettivi (art. 1282 cod. civ.), dovuti dal debitore indipendentemente dalla sua messa in mora o dall'avvio dell'esecuzione. Tale principio trova applicazione anche con riguardo alla condanna per spese processuali disposta in un lodo pronunciato per un arbitrato rituale, con decorrenza di detti interessi dalla data di dichiarazione di esecutività con decreto del pretore (art. 825 cod. proc. civ.), anche se sia stata proposta impugnazione per nullità del lodo stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)