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Sez. 1, Sentenza n. 3032 del 16/03/2000 (Rv. 534805 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI | Condanna al pagamento di somma di denaro - Sentenza esecutiva o lodo arbitrale - Interessi moratori e maggiori danni maturati successivamente - Messa in mora.
Stato
decisa il 2000-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534805-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI

L'impugnabilità e l'avvenuta impugnazione di una pronunzia esecutiva di condanna al pagamento di una somma di denaro non esimono il debitore, anche pubblico, dall'ottemperarvi, in quanto una tale pronuncia, pur non ancora consolidata nel giudicato, presuppone comunque la liquidità del credito, ossia la sua esistenza e la determinazione del suo ammontare, e l'esigibilità del medesimo, che consegue all'accoglimento della domanda giudiziale. Ciò appunto autorizza il creditore - oltre a pretendere gli interessi corrispettivi dalla data stessa del deposito della sentenza esecutiva o, nel caso di lodo pronunciato in arbitrato rituale, dalla data della dichiarazione pretorile di esecutività - a mettere, ove lo ritenga, anche in mora il debitore, agli effetti di cui all'art. 1224 cod. civ.. Ad un tal riguardo va precisato che i maggiori danni maturati dopo la pronuncia degli arbitri - conseguendo ad un fatto diverso da quello considerato dal lodo stesso ai fini della condanna alla somma capitale (dei relativi interessi e del danno anteriore alla pronuncia) - ben possono essere chiesti dal creditore in separato giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)