Sez. 3, Sentenza n. 34984 del 30/12/2024 (Rv. 673350-03)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI | Obbligazioni solidali passive - Eccezioni opponibili - Compensazione del debito solidale con il credito personale di un altro condebitore - Inopponibilità da parte degli altri condebitori - Limiti - Vicenda estintiva satisfattiva conseguente all’eccezione di compensazione sollevata con riguardo ad un credito personale - Opponibilità - Limiti - Fondamento - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI
In tema di obbligazioni solidali passive, vanno distinte la possibilità di eccepire la compensazione del debito solidale con il credito personale di un altro debitore e l'opponibilità da parte del condebitore della vicenda estintiva-satisfattiva verificatasi per effetto dell'eccezione di compensazione sollevata da altro condebitore per un proprio credito personale: nel primo caso, opera la regola di cui all'art. 1302, comma 1, c.c. e il condebitore può opporre in compensazione al comune creditore il credito di cui è titolare un altro condebitore solo nei limiti della quota interna di quest'ultimo; nel secondo caso, l'opponibilità è consentita con riferimento all'intero debito, sebbene la sua esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio e senza preclusioni di carattere processuale, con la conseguenza che l'effetto liberatorio può essere rilevato dal giudice anche in difetto di una richiesta di parte.
Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1302, Cod. Civ. art. 1174
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)