Sez. 1, Sentenza n. 14861 del 23/11/2001 (Rv. 550542 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Eccezioni opponibili dal debitore principale - Opponibilità da parte del fideiussore - Limiti - Eccezioni fondate sui rapporti personali tra creditore e fideiussore - Opponibilità da parte di quest'ultimo - Compensazione - Opponibilità - Effetti - Estinzione dell'obbligazione - Adempimento del debitore principale - Esigibilità da parte del creditore - Esclusione.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE
Il fideiussore citato in giudizio dal creditore unitamente al debitore principale per l'adempimento coattivo della medesima prestazione può opporgli non solo le eccezioni opponibili dal debitore principale, ma altresì quelle fondate sui suoi rapporti personali con il creditore. Egli, pertanto, può far valere in compensazione un proprio credito verso di lui, con la conseguenza che, costituendo la compensazione una causa satisfattiva di estinzione dell'obbligazione, essa giove al debitore principale, dal quale il creditore, correlativamente liberato dalla sua obbligazione verso il fideiussore, non potrà pretendere l'ulteriore adempimento del debito principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)