diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 916 del 29/01/1997 (Rv. 502115 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - TERZI GARANTI | Debitore del credito ceduto a scopo di garanzia - Art. 1204 cod. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1997-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502115-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - TERZI GARANTI

In tema di fideiussione, nel debitore del credito ceduto a scopo di garanzia non è possibile ravvisare uno di quei "terzi che hanno prestato garanzia", ai quali si riferisce l'art. 1204 cod. civ.. Di conseguenza deve escludersi che nella titolarità di tale credito possa subentrare per surrogazione colui che, essendovi tenuto in forza di un distinto rapporto fideiussorio, abbia soddisfatto il credito garantito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)