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Sez. 3, Sentenza n. 29216 del 12/12/2008 (Rv. 606204 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - TERZI GARANTI | Surrogazione del fideiussore ex art. 1204 cod. civ. - Condizioni - Rapporto tra le garanzie prestate dai terzi e l'obbligazione adempiuta dal fideiussore - Accessorietà - Necessità - Finanziamento di appalto garantito da fideiussione e cessione dei crediti nei confronti del committente - Operatività della surrogazione legale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606204-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - TERZI GARANTI

In tema di surrogazione legale, il fideiussore che intenda surrogarsi al creditore garantito nei diritti vantati verso il debitore subentra ai sensi dell'art. 1204 cod. civ. anche nelle garanzie concesse da terzi in favore del creditore originario solo a condizione che queste ultime siano accessorie e dipendenti dall'obbligazione principale adempiuta dal fideiussore. Pertanto deve escludersi l'applicazione di tale ipotesi di surrogazione legale quando, oltre che con il negozio fideiussorio, il finanziamento concesso per l'esecuzione di un appalto sia stato garantito anche mediante la cessione dei crediti vantati nei confronti del committente, non essendo il debitore ceduto (committente del debitore) qualificabile come "garante" dell'obbligazione adempiuta dal fideiussore, attesa l'autonomia tra i due contratti (la fideiussione e la cessione di credito), ancorché stipulati con il medesimo scopo di garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1204, Cod. Civ. art. 1945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)