Sez. 4, Sentenza n. 6005 del 18/04/1983 Ud. (dep. 23/06/1983) Rv. 159633 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - CASSAZIONE - RICORSO - INTERESSE AL RICORSO - POSSIBILITÀ DELLA LESIONE DI UN DIRITTO O DI UN INTERESSE DELLA PARTE IMPUGNANTE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - INTERESSE DELL'IMPUTATO ALLA FORMULA DUBITATIVA - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - CASSAZIONE - RICORSO - INTERESSE AL RICORSO - POSSIBILITÀ DELLA LESIONE DI UN DIRITTO O DI UN INTERESSE DELLA PARTE IMPUGNANTE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - INTERESSE DELL'IMPUTATO ALLA FORMULA DUBITATIVA - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Perché l'interesse all'impugnazione sussista, ai sensi del penultimo comma dell'art. 190 cod. proc. pen., occorre almeno la possibilità che il provvedimento produca la lesione di un diritto o di un interesse della parte che lo impugna. Pertanto l'imputato non ha interesse a proporre ricorso per Cassazione al fine di ottenere l'assoluzione per insufficienza di prove anziché con la formula dell'Estinzione del reato per prescrizione adottata dal giudice di merito. Infatti la semplice eventualità di un giudizio civile, in cui il ricorrente configura il suo interesse al ricorso, non può portare alla conclusione di un attuale pregiudizio dell'imputato. (V mass n 145425; (V mass n 150387; (V mass n 141072; (V mass n 143153).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 3524, Cod. Proc. Pen. art. 526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)