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Sez. 5, Sentenza n. 1420 del 06/12/1983 Ud. (dep. 16/02/1984) Rv. 162671 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ PER MANCANZA DI INTERESSE - CASI.*
Stato
decisa il 1983-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162671-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ PER MANCANZA DI INTERESSE - CASI.*

Nel caso in cui l'imputato sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato o per insufficienza di prove sull'elemento psicologico o per una causa di improcedibilità oppure per una sopravvenuta causa di Estinzione del reato, resta preclusa alla parte civile la facoltà di ricorrere in Cassazione per Mancanza di interesse: la formula di assoluzione non pregiudica infatti in alcun modo gli interessi della parte civile stessa, che può esercitare la Azione di riparazione o risarcimento dei danni in Sede civile. (V mass n 900039; (V mass n 159633).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)