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Sez. 2, Sentenza n. 7485 del 31/03/2011 (Rv. 617419 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - MANCANZA DI UTILITÀ | Cessazione dell'utitilità dovuta a vincolo urbanistico - Stato di quiescenza ex art. 1074 cod. civ. - Configurabilità - Conseguenze - Estinzione della servitù - Condizioni - Impedimento ventennale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617419-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - MANCANZA DI UTILITÀ

In tema di servitù, la sopravvenuta mancanza della "utilitas" che ne determina la quiescenza ai sensi dell'art. 1074 cod. civ., può derivare anche dal contrasto tra il contenuto del diritto reale minore e la normativa urbanistica di piano applicabile al fondo servente (allorché questa faccia venir meno la giustificazione e la rilevanza funzionale del contenuto della servitù), ma perché si determini l'estinzione della servitù è necessario che l'impossibilità di realizzare le opere necessarie all'esercizio del diritto perduri per il tutto il periodo, ventennale, di prescrizione previsto dal codice. (Nella specie la S.C. ha escluso l'estinzione del diritto per prescrizione perchè il vincolo urbanistico sul fondo servente consistente nell'impedimento alla realizzazione di una strada privata, era contenuto in un piano di lottizzazione di durata decennale, approvato definitivamente nel 1982 e non realizzato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 1074

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)