Sez. 1, Ordinanza n. 2091 del 29/06/1979 Cc. (dep. 09/08/1979) Rv. 142761 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI PERICOLOSITA - POTERI DEL GIUDICE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI PERICOLOSITA - POTERI DEL GIUDICE.*
In Sede di applicazione di misura di prevenzione, il giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti fissati dalla legge 27 dicembre 1956, n 1423, non puo sostituire una propria valutazione di quei presupposti a quella eventualmente diversa operata dal questore in ordine al giudizio di pericolosita: giudizio che ha natura discrezionale ed e sottratto al Sindacato di merito dell'autorita giudiziaria in base all'art 5 della legge sul contenzioso amministrativo. (nella specie la Corte ha altresi ritenuto contraddittorio il ragionamento dei giudici di merito, che, dopo aver dato atto della pericolosita sociale del soggetto fondata sul sospetto di consistenti legami con la malavita locale, avevano applicato la misura della sorveglianza speciale invece di quella del soggiorno obbligato).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)