diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5205 del 02/04/1985 Ud. (dep. 27/05/1985) Rv. 169442 - 01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - SICUREZZA PUBBLICA - NORME DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE - MOTIVAZIONE - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169442-01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - SICUREZZA PUBBLICA - NORME DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE - MOTIVAZIONE - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE - ESCLUSIONE.*

In Sede di applicazione di misure di prevenzione, il giudice ordinario, una volta verificata la sussistenza dei requisiti formali della Competenza e la rispondenza del provvedimento alle ipotesi previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, non può interferire sul giudizio di pericolosità espresso dal questore o sulla concludenza delle circostanze di fatto dalle quali sono state tratte le qualifiche di "ozioso e vagabondo abituale" o "di persona notoriamente o abitualmente dedita al traffico di stupefacenti". (nella specie la suprema Corte ha annullato la sentenza del giudice d'appello che aveva disapplicato il provvedimento di diffida adottato dal questore, ritenendolo illegittimo in quanto le circostanze di fatto valutate non bastavano a classificare l'imputato come "ozioso e vagabondo"). (V mass n 142761; (V mass n 147755).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)