Sez. 3, Sentenza n. 11334 del 29/09/1997 Ud. (dep. 10/12/1997) Rv. 210313 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | "Condono edilizio" - Sospensione di cui all'art. 38 l. n. 47 del 1985 - Omessa declaratoria - Vizio della decisione - Sussistenza - Esclusione - Potere della parte di chiedere la sospensione - Sussistenza.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di "condono edilizio", la omessa sospensione del procedimento in virtù dell'art. 38 l. n. 47 del 1985 non costituisce un vizio della decisione eventualmente presa, in quanto non produce alcuna nullità o inutilizzabilità, mentre la parte conserva la possibilità di chiedere la sospensione finché siano aperti i termini previsti dalla legge. (Conforme, Cass., sez. III, sent. n. 02205, u.p. 29 settembre 1997, ric. Onolfo).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)