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Sez. 3, Sentenza n. 7021 del 04/05/1995 Ud. (dep. 20/06/1995) Rv. 202055 - 01

Edilizia - In genere | Reati edilizi - Condono edilizio - Sospensione del procedimento - Omessa sospensione da parte del giudice - Conseguenze - Previsione di una sanzione processuale - Esclusione - Nullità - Esclusione - Inesistenza del provvedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202055-01

Edilizia - In genere

In tema di illeciti urbanistici, la omessa sospensione del procedimento ex art. 38 legge 28 febbraio 1985 n. 47 cui fanno rinvio provvedimenti successivi non determina alcuna nullità, per il principio di tassatività delle nullità, né rileva sotto il profilo della inesistenza del provvedimento, poiché l'eventuale pronuncia ha tutti i requisiti formali e sostanziali per acquistare la forza di giudicato, né sotto il profilo di una incompetenza funzionale transitoria, la cui stessa configurabilità è da mettere in dubbio. La parte perciò conserva la possibilità di chiedere la sospensione finché siano aperti i termini previsti dalla legge, ma non può far valere la omessa sospensione quale vizio della decisione eventualmente presa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)