diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3719 del 13/03/2003 (Rv. 561120 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO | Decreto di esecutività - Ricorso del fallito - Ammissibilità - Fondamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561120-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO

In tema di fallimento, il decreto con il quale il giudice delegato dichiari esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche dello stato passivo - tassativamente previste dagli artt. 98, 100, 102 della legge fall. -, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito, privo di legittimazione sostanziale e capacità processuale funzionali a contestare le pretese creditorie, non essendo egli parte del procedimento concorsuale, senza che possa, in senso opposto, argomentarsi dalle disposizioni di cui agli artt. 94 e 95 stessa legge - che ne prevedono l'intervento nelle operazioni di accertamento dei crediti -, norme che, lungi dall'attribuire al fallito stesso veste di legittimato sostanziale e/o formale in seno al sub - procedimento "de quo", sono caratterizzate soltanto dalla necessità di consentire la partecipazione, a tale fase della procedura concorsuale, di tutti i soggetti coinvolti nel fallimento (nell'esercizio di un'attività di cooperazione a tutela dell'interesse generale, del ceto creditorio e dello stesso fallito all'esatta individuazione della massa passiva), non introducendo tale collaborazione, sul piano giuridico, alcun vero e proprio contraddittorio tra fallito e singolo creditore, né attribuendo al fallito stesso un potere autonomo di azione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)