Sez. 3 - , Ordinanza n. 35847 del 06/12/2022 (Rv. 666282 - 01)
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO DATORE DI IPOTECHE - DIRITTO DI REGRESSO DEL TERZO | Espropriazione del bene ipotecato - Diritto di regresso del terzo datore di ipoteca - Oggetto - Somma ricavata dalla vendita forzata del bene - Valore di mercato dell’immobile - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO DATORE DI IPOTECHE - DIRITTO DI REGRESSO DEL TERZO
Il terzo datore di ipoteca che agisca in regresso nei confronti del debitore ha diritto di pretendere non già l'effettivo valore di mercato del bene espropriato, ma solo quanto ricavato e distribuito al creditore garantito dalla relativa vendita forzata, trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto (spontaneamente o coattivamente) dal garante al creditore, in luogo e nell'interesse del debitore, e non già di un'azione risarcitoria.
Cod. Civ. art. 2871
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)