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Sez. 3 - , Ordinanza n. 23648 del 24/09/2019 (Rv. 655101 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - IN GENERE | Cause di prelazione - Ipoteca - Effetti - Rispetto al terzo acquirente - In genere - Rispetto al terzo datore di ipoteca - Obbligo solidale del terzo con il debitore principale e con il suo fideiussore - Esclusione - Pagamento del debito da parte del terzo - Surrogazione legale di costui nei diritti del creditore verso il debitore ed i suoi fideiussori.
Stato
decisa il 2019-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655101-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - IN GENERE

Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d'inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato. Tuttavia, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l'ipoteca, sono surrogati "ex lege" nei diritti del creditore verso il debitore ed i suoi fideiussori a norma degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c., poiché la surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento "propter rem" in virtù del vincolo, che assoggetta un loro bene all'esecuzione forzata per un debito altrui, e che, essendo posti nell'alternativa di pagare tale debito o di subire l'espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1204, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2821, Cod. Civ. art. 2858

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)