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Sez. L, Sentenza n. 14247 del 08/08/2012 (Rv. 623524 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Decontribuzione ex art. 8, comma 4, della legge n. 223 del 1991 - Spettanza del beneficio - Condizioni - In caso di trasferimento di azienda.
Stato
decisa il 2012-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623524-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

L'art. 8, comma 4, della legge n. 223 del 1991 concede il beneficio della decontribuzione al datore di lavoro che, "senza esservi tenuto ai sensi del comma 1", assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, sicché l'agevolazione compete anche nei casi in cui chi assume i lavoratori in mobilità vi sia tenuto, purché l'obbligo di assunzione non discenda dalla previsione del comma 1 dell'art. 8, attinente al diritto di precedenza nell'assunzione dei lavoratori licenziati presso la medesima azienda. Ne consegue che, in caso di trasferimento di azienda che non si risolva in operazione puramente fittizia preordinata all'indebita fruizione del beneficio, questo spetta al cessionario che assuma i lavoratori collocati in mobilità dal cedente, non essendo egli tenuto ad osservare l'obbligo di precedenza nelle assunzioni prescritto al comma 1 dell'art. 8, ma solo ad assumere i lavoratori ancora in forza presso l'azienda cedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)