Sez. L, Sentenza n. 17071 del 03/08/2007 (Rv. 599310 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Agevolazioni contributive a favore delle imprese che assumono personale in mobilità - Condizioni - Affitto di beni aziendali dell'impresa che dispone la mobilità - Spettanza dei benefici - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi secondo e quarto, della legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale licenziato a seguito di procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che sia accertato che la situazione di esubero del personale in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concreti condotte elusive finalizzate al solo godimento degli incentivi. Pertanto, il diritto ai benefici va escluso ove tra l'impresa ammessa alla procedura di mobilità e quella che procede all'assunzione dei lavoratori licenziati sia intervenuto un contratto di affitto del complesso dei beni aziendali, idoneo a configurare un trasferimento di azienda che, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente, senza che rilevi il disposto dell'art. 47, comma quinto, della legge n. 428 del 1990 che, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. in caso di trasferimento di azienda in crisi, disciplina la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nova impresa, senza aver riguardo agli aspetti contributivi.
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15 com. 6, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)