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Sez. 1, Sentenza n. 6909 del 15/12/1982 (Rv. 424560 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - INSTAURAZIONE DI UN PROCEDIMENTO PENALE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424560-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - INSTAURAZIONE DI UN PROCEDIMENTO PENALE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI.*

L'interruzione della prescrizione, ai sensi sia dell'art. 2943 cod. civ. (interruzione da parte del titolare del diritto) che dell'art. 2944 cod. civ. (interruzione per effetto di riconoscimento), non può conseguire alla semplice instaurazione di un procedimento penale in sè e per sè considerata, indipendentemente dalla domanda proposta con la Costituzione di parte civile da parte del titolare del diritto o dalla confessione o riconoscimento del debitore relativamente all'esistenza del proprio Obbligo. (Conf 6273/80, mass n 410011).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)