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Sez. 3, Sentenza n. 6273 del 26/11/1980 (Rv. 410011 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - INSTAURAZIONE DI UN PROCEDIMENTO PENALE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410011-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - INSTAURAZIONE DI UN PROCEDIMENTO PENALE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI.*

L'interruzione della prescrizione e determinata soltanto dagli Atti del titolare del diritto e di colui contro il quale il diritto e fatto valere previsti in via tassativa, rispettivamente, dagli artt 2943 e 2944 cod civ e, quindi, essa non consegue alla instaurazione di un procedimento penale in se e per se considerata, ossia indipendentemente dalla domanda proposta con la Costituzione di parte civile da parte del titolare del diritto, soprattutto se trattasi di procedimento contro un soggetto diverso dall'effettivo debitore. (V 603/73, mass n 392692; (V 340/67, mass n 326207; (V 1615/63, mass n 262433).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)