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Sez. 3, Ordinanza n. 15639 del 03/07/2009 (Rv. 608761 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Ordinanza dichiarativa - In materia di emissione di provvedimenti cautelari - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608761-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

E inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio in relazione ad un procedimento cautelare di sequestro giudiziario introdotto dinanzi d un giudice (nella specie, la sezione specializzata agraria in composizione collegiale) dopo che un altro giudice (nella specie, il tribunale in composizione monocratica) abbia declinato la propria competenza cautelare "ante causam", attesa la natura non decisoria né irretrattabile dei provvedimenti assunti sulle richieste inerenti all'emissione di provvedimenti cautelari, ed attesa la conseguente ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio, ex art. 45 cod. proc. civ., nel solo caso in cui il primo giudice si sia pronunciato sulla competenza con sentenza, o, comunque, con pronuncia a carattere decisorio ed irretrattabile, suscettibile di acquistare efficacia definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)