Sez. 1, Ordinanza n. 5739 del 19/04/2002 (Rv. 553890 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Ordinanza dichiarativa - In materia di attuazione di provvedimenti cautelari - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
È inammissibile l'istanza di regolamento d'ufficio avverso il provvedimento con il quale il primo giudice (nella specie, Corte d'appello), dopo avere autorizzato un sequestro conservativo sui beni del debitore, rimetta dinanzi al giudice dell'esecuzione (nella specie, tribunale) le parti, previa dichiarazione della propria incompetenza, in ordine ad un'istanza di riduzione, conversione ed autorizzazione all'utilizzo del compendio sequestrato, attesa la natura non decisoria né irretrattabile dei provvedimenti assunti sulle richieste inerenti l'attuazione di un provvedimento cautelare, ed attesa la conseguente ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio, ex art. 45 cod. proc. civ., nel solo caso in cui il primo giudice si sia pronunciato sulla competenza con sentenza, o, comunque, con pronuncia a carattere decisorio ed irretrattabile, suscettibile di acquistare efficacia definitiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)