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Sez. 2, Sentenza n. 591 del 13/01/2005 (Rv. 579183 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO | Portata - Risoluzione del contratto - Penale pattuita per il ritardo - Cumulabilità con il risarcimento del danno da inadempimento - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2005-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579183-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO

In tema di clausola penale, volta al rafforzamento del vincolo contrattuale e alla liquidazione preventiva del danno, l'art. 1383 cod. civ., nel vietare il cumulo della penale pattuita per l'inadempimento con la prestazione principale, non esclude che la penale per il ritardo possa cumularsi, nel caso di risoluzione del contratto con il risarcimento del danno da inadempimento; in tale ipotesi peraltro, per evitare un ingiusto sacrificio dell'obbligato ed il correlativo indebito arricchimento del creditore, dovrà tenersi conto, nella liquidazione della prestazione risarcitoria, dell'entità del danno per il ritardo, che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1383, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)