Sez. 1, Sentenza n. 2120 del 31/01/2014 (Rv. 629529 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE | Pegno - Natura regolare o irregolare - Qualificazione per mera volontà delle parti - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE
In tema di pegno, sebbene le parti, nella loro autonomia negoziale, abbiano il potere di determinarne l'oggetto, la durata ed, eventualmente, la possibilità di sostituzione mediante il meccanismo cosiddetto rotativo, non hanno anche la facoltà di qualificarlo come regolare o irregolare, discendendo tale conseguenza giuridica dalle norme del codice civile in tema di diritti reali di garanzia opponibili a terzi, che hanno carattere indisponibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2786
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)