Sez. 5, Sentenza n. 10740 del 08/05/2013 (Rv. 626525 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Trasferimento parziale dei beni - Configurabilità - Condizioni - Carattere autonomo idoneo all'esercizio dell'impresa - Necessità - Conseguenze - Volontà delle parti - Sufficienza - Esclusione.
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE
Ai fini della qualificazione come cessione di azienda - assoggettabile ad imposta di registro, anziché ad I.V.A. - del trasferimento solo di alcuni dei beni in essa rientranti, non è decisiva la volontà delle parti, peraltro desunta, nella specie, esclusivamente dal "nomen iuris" attribuito all'atto posto in essere, occorrendo invece verificare se, in base agli elementi probatori disponibili, i beni complessivamente ceduti abbiano, o meno, mantenuto carattere autonomo idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa, seppure con le integrazioni che il cessionario abbia dovuto eventualmente effettuare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2558, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)