Sez. 2, Ordinanza n. 5371 del 29/02/2024 (Rv. 670431-01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Comunione - Scioglimento - Stima dell’immobile gravato da comodato - Valutazione delle migliorie apposte dal comodatario - Sussistenza - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
In tema di scioglimento della comunione, ai fini della determinazione del valore di un bene oggetto di comodato, occorre tenere conto delle migliorie apposte dal comodatario in quanto esse, non riconducibili a quelle necessarie ed urgenti per la conservazione della cosa, se liberamente assunte, non possono essere oggetto di domanda di rimborso nei confronti dell'originario comunista comodante.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)