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Sez. 3, Sentenza n. 2332 del 21/06/1976 (Rv. 381122 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - ESISTENZA DELLA SEMIPLENA PROBATIO E SCELTA DEL GIURANTE - APPREZZAMENTI DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381122-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - ESISTENZA DELLA SEMIPLENA PROBATIO E SCELTA DEL GIURANTE - APPREZZAMENTI DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione dell'esistenza della semiplena probatio e la scelta della parte alla quale deferire il giuramento suppletorio sono apprezzamenti di fatto insindacabili del giudice di merito, il quale e tenuto soltanto ad esporre adeguatamente le ragioni della risoluzione adottata. (Conf 1516/74, mass n 369648).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)