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Sez. 2, Sentenza n. 1516 del 22/05/1974 (Rv. 369648 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - SEMIPLENA PROBATIO - SUSSISTENZA - SCELTA DELLA PARTE GIURANTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369648-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - SEMIPLENA PROBATIO - SUSSISTENZA - SCELTA DELLA PARTE GIURANTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

La valutazione dell'esistenza della semiplena probatio e la scelta della parte alla quale deferire il giuramento suppletorio sono apprezzamenti di fatto insindacabilmente riservati al giudice del merito, il quale e tenuto soltanto a dare adeguata ragione della risoluzione adottata. (Conf 2421'72, mass n 359868).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)