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Sez. U, Sentenza n. 5571 del 18/06/1996 (Rv. 498140 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Straniero convenuto davanti al giudice italiano da un cittadino italiano - Criterio della reciprocità - Nozione - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1996-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498140-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Il criterio di collegamento della reciprocità, di cui all'art. 4 n. 4 cod. proc. civ., trova applicazione tutte le volte che l'ordinamento dello Stato estero cui appartiene il convenuto straniero preveda, in astratto, che una domanda giudiziale eguale a quella proposta davanti al giudice italiano dal cittadino nei confronti di quel convenuto, possa da questi essere proposta, nel suo Stato di appartenenza, nei confronti di un cittadino italiano; pertanto si deve escludere che detto criterio possa trovare applicazione solo quando, in concreto, avuto riferimento alla predetta domanda, l'attore cittadino italiano possieda esattamente quella medesima situazione giuridica e di fatto che, secondo la legge dello Stato cui appartiene il convenuto, legittimerebbe quest'ultimo a convenire in giudizio davanti al suo Stato il cittadino italiano. Di conseguenza, nell'ipotesi di coniugi di diversa nazionalità, dei quali uno abbia quella italiana, il coniuge italiano può proporre davanti al giudice italiano l'azione di separazione giudiziale nei confronti del coniuge straniero, quando l'ordinamento dello Stato cui appartiene quel coniuge, preveda che i suoi giudici possano conoscere di una causa di separazione proposta, in quello Stato, nei confronti del coniuge italiano.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)