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Sez. U, Sentenza n. 4479 del 13/04/1992 (Rv. 476745 - 01)

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Domicilio o residenza | Domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale nei confronti di cittadino straniero all'estero - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476745-01

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Domicilio o residenza

Con riguardo a domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale proposta nei confronti di cittadino straniero residente all'estero, la giurisdizione del giudice italiano và riscontrata in base al criterio di collegamento di cui all'art. 4, primo comma cod. proc. civ. e pertanto deve essere affermata ove il convenuto, alla stregua della legge italiana, abbia in Italia la dimora abituale, atteso che nell'ampia previsione della norma predetta rientra non solo la residenza "anagrafica", ma anche l'ipotesi della residenza di fatto, non necessariamente fissa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)