Sez. 3 - , Ordinanza n. 19193 del 19/07/2018 (Rv. 649733 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Presupposti - Percepibilità oggettiva del danno - Necessità - Ignoranza del danneggiato sulla sua esistenza – Irrilevanza.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
In tema di risarcimento del danno, l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende, quando il danno sia percepibile all'esterno e conoscibile da parte del danneggiato, gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra i quali l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)