Sez. 3 - , Ordinanza n. 13343 del 28/04/2022 (Rv. 664637 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Possibilità legale di esercizio del diritto - Rilevanza - Incertezze giurisprudenziali - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
L'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, assumano rilievo le incertezze giurisprudenziali in ordine al soggetto passivamente legittimato, alla natura della responsabilità dello Stato ed al giudice interno munito di giurisdizione).
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 19/10/1999 num. 370 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Direttive Commissione CEE 15/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)